In arrivo un grande cambiamento per il sistema pensionistico italiano, la pensione di reversibilità cambierà per sempre e stavolta in meglio.
La disciplina della pensione di reversibilità ha attraversato un’evoluzione significativa negli ultimi anni, ma continua a mantenere un’impostazione molto rigorosa. Nonostante il riconoscimento delle unioni civili e la regolamentazione delle convivenze di fatto introdotti dalla Legge 76/2016, l’accesso alla reversibilità resta limitato.
Il sistema previdenziale italiano, infatti, continua a distinguere nettamente tra matrimonio, unione civile e semplice convivenza, con effetti rilevanti sui diritti dei superstiti. La percezione diffusa di una piena equiparazione tra le diverse forme di unione non trova riscontro nella normativa vigente.
Reversibilità, la novità più grande
L’INPS riconosce la reversibilità solo a categorie specifiche, lasciando esclusi i conviventi di fatto salvo casi eccezionali. Il presupposto centrale per ottenere la reversibilità è l’esistenza di un vincolo giuridico che comporti obblighi reciproci di assistenza.

Le novità sulla pensione di reversibilità cambieranno il panorama pensionistico – reteriservealpiledrensi.tn.it
Le unioni civili sono state equiparate al matrimonio, includendo espressamente le tutele previdenziali in caso di decesso del partner. Questa scelta legislativa risponde alla necessità di evitare discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, come ribadito dalla Corte Costituzionale.
L’unione civile viene quindi considerata lo strumento idoneo a formalizzare un legame stabile e meritevole di tutela previdenziale. La convivenza di fatto, invece, non attribuisce automaticamente alcun diritto ai superstiti, anche se registrata all’anagrafe comunale.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 461/2000, ha confermato che la convivenza more uxorio non è assimilabile al matrimonio. Secondo i giudici, la mancanza di obblighi giuridici stabili giustifica la diversa disciplina previdenziale applicata ai conviventi.
Il legislatore ha più volte ribadito questa impostazione, respingendo tentativi di estendere la reversibilità anche alle convivenze registrate. La reversibilità rimane quindi uno strumento legato alla solidarietà familiare formalizzata, non alla semplice scelta di vivere insieme.
Tuttavia, la giurisprudenza di merito ha talvolta riconosciuto il beneficio in presenza di legami particolarmente solidi e documentati. In questi casi eccezionali, la durata della convivenza diventa un elemento utile per dimostrare la stabilità del rapporto e la dipendenza economica.
La durata della convivenza assume invece un ruolo normativo preciso nella ripartizione della reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato. L’articolo 9 della legge sul divorzio impone di considerare anche i periodi di convivenza prematrimoniale per determinare le quote spettanti.
Questo criterio consente di riconoscere il contributo effettivo prestato durante la vita comune, anche prima della formalizzazione del matrimonio. Un lungo periodo di convivenza può quindi giustificare l’attribuzione di una quota maggiore della pensione al coniuge superstite.
La giurisprudenza riconosce così valore alla solidarietà familiare maturata nel tempo, anche se non ancora formalizzata. Il quadro complessivo conferma che la reversibilità resta strettamente legata al matrimonio e alle unioni civili, con aperture limitate ai conviventi.
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