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Parcheggio privato a metà prezzo? Ecco come funziona il nuovo bonus e a chi spetta

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L’Agenzia delle Entrate aggiorna la guida 2026: come funziona la detrazione per box, posti auto e autorimesse pertinenziali.

Chi realizza o acquista un box auto, un posto auto o un’autorimessa pertinenziale può accedere alla detrazione prevista dal bonus ristrutturazioni, disciplinato dall’articolo 16-bis del Tuir. A febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida aggiornata sulle ristrutturazioni edilizie, dedicando un capitolo specifico ai parcheggi e alle pertinenze. L’agevolazione consiste in una detrazione Irpef calcolata sulle spese sostenute, con aliquote differenziate in base alla tipologia di immobile.

Per gli interventi realizzati sull’abitazione principale la detrazione è pari al 50%, mentre per quelli eseguiti su seconde case l’aliquota scende al 36%. La misura rientra nel quadro più ampio delle agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio, applicabili sia alle singole unità immobiliari sia alle parti comuni condominiali.

Quando spetta la detrazione per box, posti auto e autorimesse

La detrazione si applica alla realizzazione di parcheggi, autorimesse e posti auto, anche di proprietà comune, a condizione che venga creato un vincolo di pertinenza con un’unità immobiliare abitativa. Il concetto di pertinenza è centrale: il box o posto auto deve risultare legato in modo stabile all’abitazione, come previsto dal titolo abilitativo edilizio.

Quando si parla di realizzazione, la norma si riferisce esclusivamente a nuove costruzioni. Non rientrano nell’agevolazione gli interventi di semplice ristrutturazione di locali già esistenti o il cambio di destinazione d’uso. In questi casi la detrazione non spetta.

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Quando spetta la detrazione per box, posti auto e autorimesse – reteriservealpiledrensi.tn.it

È ammessa anche la detrazione per l’acquisto di box o posti auto pertinenziali realizzati dall’impresa costruttrice. In questa ipotesi il beneficio non riguarda il prezzo complessivo pagato, ma esclusivamente le spese di realizzazione, che devono essere documentate con apposita attestazione rilasciata dal venditore. Senza questa certificazione non è possibile determinare la quota detraibile.

Il contribuente deve risultare proprietario del parcheggio o titolare di un preliminare di vendita regolarmente registrato. Se il box è in costruzione, è obbligatorio formalizzare il vincolo di pertinenza con l’abitazione al momento della stipula definitiva.

Costruzione in economia, vendita del box e condizioni da rispettare

Nel caso di costruzione in economia, cioè senza impresa appaltatrice ma con gestione diretta dei lavori, la detrazione è riconosciuta solo sulle spese effettivamente sostenute per la realizzazione. I costi devono essere tracciabili, con pagamento tramite bonifico parlante e documentazione tecnica che attesti il vincolo pertinenziale.

L’agevolazione è subordinata a tre condizioni principali: proprietà o titolo idoneo sul box, esistenza del vincolo di pertinenza con un’unità abitativa di proprietà e documentazione dettagliata dei costi di costruzione rilasciata dall’impresa. In caso di acquisto contestuale di abitazione e box, la detrazione resta limitata alla sola quota riferita alla realizzazione del parcheggio.

Un aspetto rilevante riguarda la vendita del box pertinenziale durante il periodo di fruizione della detrazione. Se il proprietario decide di cedere il bene, può continuare a beneficiare delle quote residue solo se lo dichiara espressamente nell’atto di vendita. In assenza di questa clausola, le rate non ancora utilizzate passano all’acquirente, a condizione che il box mantenga la destinazione pertinenziale rispetto a un’abitazione.

La detrazione viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo, secondo la disciplina generale del bonus ristrutturazioni. Il limite massimo di spesa segue quello previsto per gli interventi edilizi agevolati sull’unità immobiliare.

Le regole restano quelle indicate dalla guida 2026 dell’Agenzia delle Entrate, che specifica modalità operative e requisiti formali. Il beneficio è accessibile solo rispettando le condizioni tecniche e documentali richieste. La corretta individuazione della spesa di realizzazione e del vincolo di pertinenza è determinante per evitare contestazioni in fase di controllo fiscale.

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