È ufficialmente aperta la possibilità di presentare la domanda per aderire alla Rottamazione Quinquies per cancellazione debiti.
Un’opportunità che interessa milioni di contribuenti, inclusi coloro che sono decaduti da precedenti rottamazioni, purché i carichi rientrino nel perimetro previsto dalla nuova misura.
Dal 20 gennaio 2026 è attivo il servizio online per la presentazione della domanda di adesione, accessibile sia dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sia dall’area pubblica, senza necessità di possedere l’identità digitale SPID. Questa novità è particolarmente importante per i contribuenti che incontrano difficoltà nell’accesso ai sistemi di autenticazione digitale.
Tuttavia, se si sceglie di inviare la domanda dall’area pubblica, la procedura prevede alcuni passaggi aggiuntivi per confermare l’adesione, a garanzia della correttezza e della sicurezza dell’operazione. Infatti, dopo la compilazione del form online e l’invio della documentazione di riconoscimento, il contribuente riceverà una serie di comunicazioni via email (non PEC):
- Email di convalida: contiene un link da cliccare entro 72 ore per confermare la domanda. Se il link non viene validato entro questo termine, la richiesta viene annullata automaticamente.
- Email di presa in carico: conferma l’avvenuta registrazione della domanda con il numero identificativo della pratica e un riepilogo dei dati.
- Email con la ricevuta: permette di scaricare il modello R-DA-2026, la ricevuta ufficiale della domanda, entro 5 giorni dal ricevimento del link.
Questo iter in quattro step impone al contribuente una stretta attenzione alle scadenze, pena la necessità di ricominciare l’intera procedura.
I tipi di debiti ammessi e il prospetto informativo
La Rottamazione Quinquies riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi principalmente a:
- Imposte derivanti da dichiarazioni annuali e attività di accertamento fiscale (articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973 e articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633/1972);
- Contributi previdenziali dovuti all’INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.
Possono accedere anche coloro che sono decaduti da precedenti definizioni agevolate (primi tre rottamazioni, saldo e stralcio o Rottamazione-quater), purché i debiti siano compresi nel perimetro della nuova misura. Restano esclusi i debiti già regolarmente saldati nell’ambito della Rottamazione-quater.
Per agevolare i contribuenti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione un Prospetto informativo consultabile online, che elenca i debiti inclusi nella Rottamazione Quinquies con i relativi importi in misura agevolata. Questo servizio è accessibile sia dall’area riservata, con accesso tramite SPID, CIE o CNS, sia tramite il form online in area pubblica, con le medesime modalità di conferma già descritte per la domanda.

Scadenze e modalità di pagamento (www.reteriservealpiledrensi.tn.it)
Il termine ultimo per presentare la domanda è fissato al 30 aprile 2026.
Il contribuente potrà scegliere di saldare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure di optare per un pagamento rateale, con un piano che prevede fino a 54 rate bimestrali, distribuite nell’arco di 9 anni. Il calendario prevede:
- Prima, seconda e terza rata rispettivamente il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026;
- Dalla quarta alla cinquantunesima rata, sei scadenze annuali (31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre) distribuite dal 2027 al 2034;
- Le ultime tre rate (52a, 53a, 54a) con scadenze il 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035.
Nel caso di pagamento rateale, gli interessi saranno applicati al tasso annuo del 3%, a partire dal 1° agosto 2026.
La decadenza e le conseguenze del mancato pagamento
La normativa prevede una stretta sulle scadenze: il mancato pagamento dell’unica rata o di almeno due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dai benefici della Rottamazione Quinquies. I versamenti effettuati saranno considerati come acconto sulle somme complessivamente dovute, con la conseguente ripresa delle procedure di riscossione coatta, compresi pignoramenti e iscrizioni ipotecarie.
In caso di decadenza, inoltre, i debiti non saranno più rateizzabili secondo l’articolo 19 del DPR n. 602/1973 e riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme.
Come funziona l’annullamento automatico di una cartella esattoriale(www.reteriservealpiledrensi.tn.it) 






