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Mantenimento, quando non pagarlo non è reato: attenzione alle motivazioni (e come farle valere)

Il Tribunale di Udine, in una recente sentenza del 2025, ha ribadito che la legge considera l’impossibilità economicaLa violazione degli obblighi familiari: quando scatta il reato?(www.reteriservealpiledrensi.tn.it)

Nel panorama giuridico italiano, il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento non configura automaticamente un reato penale.

Il Tribunale di Udine, in una recente sentenza del 2025, ha ribadito che la legge considera l’impossibilità economica reale e incolpevole dell’obbligato, non richiedendo uno stato di indigenza assoluta per giustificare l’inadempimento. Questa interpretazione più elastica del concetto di impossibilità, che tiene conto del principio di offensività, mira a bilanciare il diritto del beneficiario a ricevere un sostegno e il diritto dell’obbligato a mantenere una vita dignitosa.

L’articolo 570 del Codice penale disciplina il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, punendo chi non provvede ai mezzi di sussistenza per i familiari, con particolare attenzione ai figli e al coniuge. Tuttavia, la norma non si applica a ogni singolo ritardo di pagamento. Il giudice interviene soltanto quando la mancanza di sostegno economico determina una situazione di reale bisogno e privazione dei bisogni essenziali, quali cibo, alloggio, vestiario e cure mediche.

L’obiettivo della legge è proteggere il familiare più vulnerabile, garantendo che gli obblighi di solidarietà familiare previsti dal Codice civile siano effettivamente rispettati. La tutela riguarda dunque i bisogni primari e non la semplice inadempienza temporanea.

Il concetto di impossibilità economica e la valutazione giudiziaria

La giurisprudenza, attraverso casi come quello del Tribunale di Udine (sentenza 850/2025), ha chiarito che non è richiesta una povertà estrema per giustificare il mancato pagamento. Il giudice valuta la situazione complessiva dell’obbligato, considerando i redditi effettivi, le spese indispensabili per il proprio sostentamento, il contesto economico generale e la diligenza con cui la persona cerca di reperire nuove fonti di reddito.

Un esempio concreto: se una persona percepisce un sussidio di disoccupazione di 800 euro mensili, deve sostenere un affitto di 400 euro e ha un assegno di mantenimento di 350 euro, il giudice può ritenere che l’obbligo non sia adempiibile senza compromettere la propria sopravvivenza dignitosa.

Inoltre, la normativa più recente, con l’introduzione dell’articolo 570 bis del Codice penale (introdotto dal d.lgs. 21/2018), ha riunito in un unico testo le fattispecie penalmente rilevanti relative alla violazione degli obblighi di mantenimento in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, includendo anche l’affido condiviso dei figli. Tale norma punisce il coniuge che si sottrae all’obbligo di corrispondere qualsiasi tipo di assegno dovuto, sia in sede di separazione che di divorzio, ma resta centrale il principio di impossibilità incolpevole.

Un importante chiarimento è arrivato dalla Corte di Cassazione, Sezione VI, con la sentenza n. 5236 del 7 febbraio 2020.

L’efficacia degli accordi transattivi tra coniugi

Un importante chiarimento è arrivato dalla Corte di Cassazione, Sezione VI, con la sentenza n. 5236 del 7 febbraio 2020. La Corte ha affermato che gli accordi transattivi tra coniugi che riducono l’importo dell’assegno di mantenimento fissato dall’autorità giudiziaria possono essere efficaci anche se non recepiti in un provvedimento giudiziale, purché non contrastino con l’ordine pubblico o con gli interessi del beneficiario.

Nel caso esaminato, il coniuge imputato per violazione dell’art. 570 bis c.p. aveva effettuato pagamenti parziali conformandosi a tale accordo, e per questo è stato assolto perché il fatto non costituiva reato. Questo orientamento sottolinea l’importanza del dialogo e dell’accordo tra le parti per trovare soluzioni sostenibili e conformi alle esigenze di entrambi.

Come difendersi da una contestazione penale per mancato pagamento

Chi si trova in difficoltà economica e rischia una denuncia per omesso versamento dell’assegno di mantenimento deve dimostrare al giudice non solo la reale impossibilità di adempiere, ma anche la propria diligenza nel cercare di superare la crisi. L’inerzia o la mancanza di iniziativa nel trovare un lavoro o altre fonti di reddito possono aggravare la posizione dell’obbligato.

Un caso emblematico riguarda un imputato assistito dal Tribunale di Udine che, oltre a problemi economici, aveva difficoltà a gestire pratiche burocratiche e amministrative, tanto da essere sottoposto a un amministratore di sostegno. Il giudice ha riconosciuto la sua incolpevole impossibilità di pagare, portando all’assoluzione. Questo dimostra come fattori personali e psicologici possono influire sulla valutazione complessiva del caso.

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