La prescrizione delle sanzioni amministrative continua a rappresentare un tema centrale per cittadini e operatori del diritto.
La questione di quando e come una multa possa considerarsi “scaduta” è stata recentemente ribadita con fermezza dal Tribunale di Avellino, confermando che il termine massimo per l’incasso da parte dello Stato è di cinque anni dalla data della violazione.
Il Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 4 del 5 gennaio 2026, ha chiarito un punto fondamentale: lo Stato ha a disposizione cinque anni per riscuotere una multa, a partire dal giorno in cui la violazione viene commessa, così come previsto dall’articolo 28 della legge n. 689/1981. Questo termine di prescrizione è il limite invalicabile che tutela il cittadino dalla richiesta di pagamento indefinita nel tempo.
Contrariamente a quanto molti credono, non esiste un termine perentorio entro cui l’autorità debba emettere l’ordinanza-ingiunzione dopo la contestazione iniziale della violazione. Perciò, anche se il cittadino presenta memorie difensive, l’iter burocratico può protrarsi senza che questo comporti l’annullamento automatico della multa, purché il procedimento si concluda entro il quinquennio previsto dalla legge.
La prescrizione quinquennale è un meccanismo di tutela che impedisce all’amministrazione di richiedere il pagamento oltre questo periodo, salvo che il termine non venga interrotto da atti formali, come notifiche di sollecito o nuovi provvedimenti.
La disciplina dei termini tra contestazione e riscossione
La normativa italiana distingue due momenti temporali fondamentali per la validità di una sanzione amministrativa:
- Contestazione della violazione: deve avvenire entro novanta giorni dalla commissione del fatto (articolo 14 della legge n. 689/1981).
- Riscossione della somma dovuta: il diritto dell’ente pubblico a incassare cade in prescrizione dopo cinque anni dal giorno della violazione.
Un esempio pratico aiuta a comprendere meglio: se un automobilista riceve una multa per divieto di sosta il 1° maggio 2024, il Comune ha tempo fino al 1° maggio 2029 per richiedere il pagamento. Ogni atto di sollecito o nuova notifica interrompe e fa ripartire il computo della prescrizione.
È importante sottolineare che la legge non impone un termine entro cui l’ente debba emettere l’ordinanza-ingiunzione successiva alle difese del cittadino, rendendo possibile una lunga attesa senza che questo comporti l’annullamento automatico della sanzione.

Il rapporto con la legge sul procedimento amministrativo e la posizione della Corte Costituzionale- Reteriservealpiledrensi.tn.it
Spesso si tenta di far valere il principio dei termini certi di conclusione del procedimento amministrativo, sanciti dalla legge n. 241/1990, per contestare la lentezza dell’iter sanzionatorio. Tuttavia, il Tribunale di Avellino ha ribadito che la disciplina delle sanzioni amministrative è un sistema speciale e autonomo, che non può essere sostituito dalle norme generali del procedimento amministrativo.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 151/2021, ha confermato questa impostazione, riconoscendo che l’assenza di un termine certo per chiudere il procedimento può generare incertezza per il cittadino, ma ha rigettato il ricorso che chiedeva l’introduzione di scadenze specifiche, sottolineando che solo il Parlamento può intervenire in materia legislativa. Fino a quel momento, quindi, la prescrizione quinquennale rimane il limite di riferimento imprescindibile.
L’ordinanza-ingiunzione e la sua natura
L’ordinanza-ingiunzione rappresenta l’atto con cui l’autorità competente rigetta le difese presentate dal cittadino e ordina il pagamento della sanzione. La sua emissione non è soggetta a un termine perentorio, poiché il procedimento presenta una natura quasi giudiziaria che richiede tempi tecnici di istruttoria.
Le regole principali da tenere a mente sono:
- La contestazione della violazione deve rispettare il limite dei novanta giorni.
- Il diritto alla riscossione si prescrive dopo cinque anni.
- Ogni atto di sollecito o notifica interrompe la prescrizione.
- Il silenzio dell’amministrazione non equivale a un annullamento automatico della multa.
Pertanto, un’ordinanza notificata anche dopo due anni dalla presentazione delle difese è pienamente legittima se la violazione non supera i cinque anni.
Prescrizione delle sanzioni amministrative: il termine quinquennale(www.reteriservealpiledrensi.tn.it) 






