Il panorama italiano delle assicurazioni sta per cambiare drasticamente, grazie a un’attesa novità sui rimborsi in caso di incidente.
La giurisprudenza in materia di incidenti stradali ha raggiunto negli ultimi anni un punto di equilibrio che semplifica notevolmente la vita degli automobilisti coinvolti in un sinistro. Una recente decisione ha infatti confermato che, per ottenere il risarcimento dei danni materiali al veicolo, non è più necessario presentare la fattura della riparazione.
Il danno patrimoniale, secondo i giudici, si verifica nel momento stesso dell’impatto, quando il valore del mezzo subisce una diminuzione immediata e oggettiva. Questo principio supera l’idea che il risarcimento sia un semplice rimborso delle spese sostenute dal proprietario.
Assicurazioni, nuove leggi sui rimborsi
Il caso esaminato riguarda un incidente avvenuto nel 2013, in cui uno scooter venne tamponato da un’autovettura durante un rallentamento del traffico. Il motociclista riportò diverse lesioni fisiche, successivamente confermate da accertamenti medico‑legali, mentre il veicolo subì danni significativi.

In caos di incidente, basterà il preventivo di riparazione per ottenere il rimborso – reteriservealpiledrensi.tn.it
In primo grado la domanda risarcitoria venne respinta per un presunto difetto di prova sulla proprietà dell’auto responsabile, nonostante fosse stata prodotta una visura PRA. Il giudice aveva confuso la legittimazione processuale con la titolarità sostanziale del rapporto, generando un errore poi corretto in appello.
Il Tribunale ha infatti riconosciuto la visura come prova presuntiva sufficiente della proprietà del veicolo. Accertata la titolarità, il giudice ha ricostruito la dinamica del sinistro valorizzando la testimonianza resa, ritenuta coerente e supportata da documentazione fotografica e medica.
La deposizione ha confermato il tamponamento, avvenuto senza adeguata frenata e con probabile distrazione del conducente dell’auto. In applicazione dell’articolo 2054 del Codice Civile, il Tribunale ha ribadito la presunzione di responsabilità del veicolo tamponante, salvo prova contraria.
Non essendo emersi elementi idonei a superare tale presunzione, la responsabilità è stata attribuita integralmente al conducente dell’autovettura. La compagnia assicurativa, costituitasi tardivamente, non ha potuto contestare efficacemente la copertura RCA.
Sul piano risarcitorio, il Tribunale ha riconosciuto sia il danno biologico sia quello materiale, applicando le tabelle aggiornate per le lesioni di lieve entità. Il danno al veicolo è stato liquidato sulla base del preventivo di riparazione, ritenuto congruo e coerente con la dinamica dell’incidente.
La giurisprudenza ha chiarito che il preventivo costituisce prova sufficiente, purché dettagliato e non contestato con argomentazioni tecniche specifiche. Questa impostazione tutela la libertà del danneggiato, che non è obbligato a riparare il mezzo per ottenere il risarcimento.
Il limite è rappresentato dal principio di eccessiva onerosità, che impedisce risarcimenti superiori al valore commerciale del veicolo. La decisione conferma un orientamento ormai consolidato, il danno nasce con l’impatto e il preventivo, se congruo, basta per ottenere il rimborso.
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