L’INPS ha chiarito che chi riceve l’Assegno di inclusione non può ottenere anche il bonus da 500 euro.
Dal 28 gennaio 2026 cambiano le istruzioni ufficiali dell’INPS sulla compatibilità tra l’Assegno di inclusione (ADI) e il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL). A una sola settimana di distanza, l’Istituto ha annullato quanto comunicato nel messaggio n. 192 del 21 gennaio, correggendo l’impostazione iniziale e pubblicando un nuovo testo (messaggio n. 285/2026) che chiarisce quale misura decade in caso di incompatibilità tra le due domande presentate da uno stesso nucleo familiare.
Il nodo riguarda centinaia di famiglie che, pur essendo già destinatarie di ADI, hanno presentato una richiesta per ottenere il bonus SFL da 500 euro. Ora la risposta ufficiale è arrivata: in presenza di una domanda ADI già accolta, anche se sospesa o in evidenza, non sarà più l’ADI a decadere, ma sarà invalidata la domanda di SFL.
ADI o SFL, ma non entrambi: la scelta resta obbligata per il nucleo familiare
Il nuovo orientamento dell’INPS si basa sul Decreto-legge 48/2023, convertito con modifiche nella legge 85/2023, che ha introdotto entrambe le misure. Fino a pochi giorni fa, in caso di sovrapposizione tra una domanda di ADI e una richiesta di SFL da parte di un componente del nucleo, l’Istituto indicava la decadenza automatica dell’Assegno di inclusione, generando preoccupazione in molte famiglie.

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Il messaggio 285 cambia direzione: se all’interno dello stesso nucleo familiare un beneficiario ha già una domanda ADI accolta, e un altro presenta in seguito una domanda per il Supporto formazione e lavoro, sarà quest’ultima a essere respinta per incompatibilità. L’ADI viene considerata la prestazione principale, da tutelare.
Questo punto è fondamentale anche per le famiglie con responsabilità genitoriale: il messaggio INPS specifica che la decadenza del SFL si applica anche se la domanda proviene da un figlio o da un altro convivente con vincolo parentale. L’interpretazione mira a evitare sovrapposizioni che creano squilibri nella gestione dei fondi e a garantire uniformità di trattamento.
In caso di decadenza, l’utente riceverà una notifica via SMS o email, con l’indicazione esatta della motivazione. L’INPS ha precisato che, per poter inoltrare una nuova domanda di SFL, è prima necessaria la rinuncia all’ADI da parte del nucleo familiare. La scelta è quindi chiara: o si resta all’interno del sistema ADI, oppure si rinuncia e si accede al SFL, ma non è possibile cumulare i due benefici.
Perché molti hanno fatto domanda di SFL anche se già beneficiari ADI
Il Supporto per la formazione e il lavoro, entrato in vigore nel 2024, prevede un bonus mensile da 500 euro per chi partecipa a corsi di formazione, orientamento, tirocini o altre misure di inserimento lavorativo. La misura è stata pensata per soggetti occupabili e non vincolati da carichi familiari gravi, ed è quindi compatibile solo con chi non riceve già l’Assegno di inclusione.
Molti, però, hanno cercato comunque di accedere a entrambi i benefici. Il motivo è semplice: il bonus mensile SFL è immediato, non vincolato a parametri ISEE stringenti, e può risultare più vantaggioso per alcuni componenti di famiglie numerose o già parzialmente sostenute da ADI. Proprio questa dinamica ha creato una situazione di confusione e conflitto tra domande, che il messaggio del 21 gennaio non aveva risolto in modo chiaro.
Con il nuovo chiarimento, l’INPS cerca di rimettere ordine nelle procedure, stabilendo un criterio univoco: la priorità va all’ADI. Chi presenta una domanda di SFL mentre nel nucleo è attivo (anche se sospeso) un Assegno di inclusione già approvato, vedrà decadere automaticamente la domanda SFL. La comunicazione arriverà con motivazione, e sarà possibile ripresentare la richiesta solo dopo aver rinunciato formalmente all’ADI.
La modifica ha valore immediato e sostituisce ogni istruzione precedente, comprese le interpretazioni intermedie pubblicate nei giorni scorsi. L’obiettivo dichiarato è evitare la perdita dell’Assegno di inclusione per errori tecnici o sovrapposizioni formali. Ma resta il fatto che ogni nucleo familiare dovrà scegliere tra le due prestazioni, valutando con attenzione quale sia la più adatta alla propria situazione.
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